Il Tribunale di Pisa – Sez. Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Franco Piragine, con sentenza n. 159 del 26.5.2020, in accoglimento del ricorso di un nostro associato, ha dichiarato la nullità di tre avvisi INPS per consistenti importi e condannato lo stesso Istituto alle spese di giudizio.
Per il Tribunale di Pisa, “l’I.N.P.S. ha documentato l’avvenuta notifica degli avvisi alla s.a.s. per compiuta giacenza, ma tale modalità di notifica non è ammessa laddove si tratti di persone giuridiche (art. 145 c.p.c.). Stante la nullità della notifica, e considerato che il P. fa valere un fatto estintivo (prescrizione) maturato dopo la notifica degli avvisi (di talché il ricorso va ricondotto al paradigma di cui all’art. 615 c.p.c.), sussiste l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c., avendo il ricorrente appreso dell’esistenza degli avvisi solo esaminando il ruolo presso l’agente della riscossione (Cass. 29148/19).
Nel merito, non constando atti interruttivi rispetto alla data di insorgenza dei crediti contributivi in questione (2011-2012), è maturata la prescrizione quinquennale”.
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